Interrogazione consiglieri opposizione affidamenti diretti Capodanno 2022

Non sui gusti musicali di ognuno, sempre opinabili, ma sulle modalità in cui avviene la spesa pubblica è più opportuno riflettere circa il programma di fine anno finanziato dal Comune.

Lo fanno con un’interrogazione i consiglieri d’opposizione Pasquale Doria, Cinzia Scarciolla, Liborio Nicoletti, Filomena Tosti e Marina Susi. In particolare, chiedono di conoscere quali sono le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento nell’appalto del Capodanno 2022 in tre affidamenti diretti per un importo complessivamente superiore a quello permesso in caso di affidamento diretto.
Si vogliono conoscere anche quali sono le ragioni per cui non si è proceduto, con congruo anticipo temporale, ad una programmazione di tali eventi di fine anno. Aspetto più che ovvio, se si considera l’opportunità di evitare di utilizzare l’istituto dell’affidamento diretto e consentire ad altri operatori del settore dello spettacolo di poter partecipare ad una procedura comparativa.

Sarebbe il caso, quindi, di conoscere quali provvedimenti intenda adottare l’Amministrazione comunale per garantire anche in futuro il rispetto delle disposizioni che disciplinano gli affidamenti pubblici di servizi e forniture. Nel caso specifico il riferimento riguarda gli articoli del Codice degli Appalti Pubblici e le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 come aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.

Nel dettaglio, la Giunta comunale ha affidato direttamente l’organizzazione degli eventi legati al Capodanno 2022 ai seguenti soggetti:
  • Waver s.r.l. titolare del progetto ed esclusivista dell’artista Gigi D’Alessio un importo di 133.636,36 euro, escluso IVA al 10%;
  • per la Genetiko Communication, titolare dello sfruttamento dei diritti di immagine audiovisivi dell’artista Gigi D’Alessio, l’importo di 20.000 euro escluso IVA al 22%;
  • per la Quarantaconcerti di Carlo Quaranta, indicata dalla Waver come esclusivista per gli allestimenti e i servizi tecnici per la Waver in Basilicata e quindi anche del concerto di Gigi D’Alessio, un importo di 130.000 euro escluso IVA al 22%. Il tutto, per un totale complessivo di 330.000 euro (IVA inclusa) e 283.636,36 euro (IVA esclusa).

Appare lampante dalla descrizione offerta in delibera che i tre soggetti cui sono stati disposti gli affidamenti diretti per complessivi 283.636,36 euro (IVA esclusa) sono, commercialmente, contrattualmente, oltreché tecnicamente e operativamente collegati e strettamente interconnessi in quanto tutti e tre impegnati nella realizzazione di uno stesso evento (ovvero, il concerto del 31 dicembre 2022 del cantante partenopeo Gigi D’Alessio ed altri servizi di intrattenimento a mero corollario). E’ anche del tutto evidente che due dei tre affidamenti diretti innanzi richiamati sono poco inferiori alla soglia di 139.000 euro permessa, fino al 30 giugno 2023, dall’art. 1 del decreto legge numero 76 del 2020 per l’affidamento diretto di servizi e forniture.

Non si può non evidenziare, pertanto, che il comma 6 dell’art. 35 del decreto legge numero 50 del 2016 (“Codice degli Appalti pubblici”) prevede il divieto del cosiddetto “frazionamento artificioso degli appalti”. “La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione, infatti, non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

A queste norme vanno aggiunte le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (…)” nonché Delibera ANAC n. 666 del 28 settembre 2021.

Tutti aspetti che non sfuggono alla considerazione secondo cui gli affidamenti diretti sopra descritti sarebbero idonei a determinare la violazione del divieto del frazionamento artificioso degli appalti e, conseguentemente, dei principi di imparzialità, nonché efficienza ed economicità che guidano il buon andamento della Pubblica Amministrazione nella gestione delle risorse pubbliche.
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