Statuto

Statuto dell’Associazione Matera Civica
Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione, Sede e Simbolo

E’ costituita una associazione politica e culturale per concorrere alla determinazione della politica nazionale e del territorio, secondo quanto previsto agli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione Italiana, denominata Associazione "Matera Civica".

L’Associazione ha sede in Matera alla Via Carlo Collodi n. 5 ed è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Costituisce simbolo della stessa quello indicato all’art. 3 dell’atto costitutivo, del quale fa parte lo Statuto.
Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo possa far parte di raggruppamenti con altri simboli e/o sia integrato, a seconda dell’utilizzo, su proposta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, mediante aggiunta di simboli o diciture all’interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.

Art. 2 - Principi Fondamentali

I valori su cui si fonda l’Associazione Matera Civica sono:la solidarietà sociale;
  • il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
  • I’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
  • il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale, la tutela dell’ambiente;
  • la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, la non violenza, la pace, l’antifascismo;
  • la laicità e la democraticità delle istituzioni;
  • la democrazia interna, la partecipazione delle sode e dei soci alla vita dell’associazione, la trasparenza dei processi decisionali.
  • la partecipazione e lo svolgimento delle funzioni pubbliche nell’esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell’etica pubblica.

Art. 3 - Scopo, finalità ed attività

1. L’Associazione Matera Civica è una associazione politica e un movimento culturale, non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, politiche, di utilità sociale, formative nell’ambito della cultura civile, e la loro divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, convegni e seminari, la attivazione di iniziative popolari per proposte di intervento normativo e programmatico, nonché ogni altra forma di diffusione di tipo associativo di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile. Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi. L’Associazione persegue le proprie finalità attuando campagne politiche e partecipando alle competizioni elettorali.

2. L’Associazione persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
  1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  2. promozione della cultura della giustizia sociale;
  3. partecipazione al dibattito politico internazionale, nazionale e territoriale sulle strategie per la lotta alle diseguaglianze e alle povertà, per la promozione del benessere sociale ed economico delle popolazioni e delle comunità, per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, artistiche, naturali e paesaggistiche, per una gestione pubblica dei beni comuni e dei servizi essenziali;
  4. sensibilizzazione e promozione della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. organizzazione di iniziative civiche per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche mediante iniziative innovative e sperimentali per la promozione dell’amministrazione condivisa di beni comuni, secondo il principio di solidarietà e nell1nteresse delle generazioni future;
  7. promozione di ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative;
  8. promozione di azioni giudiziarie in ogni sede ed ambito.
3. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Associati

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni, i comitati o gruppi locali che condividono i principi e le finalità statutarie. In particolare, all’Associazione possono aderire coloro che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione, si impegnino a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Possono iscriversi all’Associazione coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
Solo i soci che abbiano la maggiore età hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per la elezione degli organi sociali e per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le persone iscritte ad altri partiti politici o aderenti, alllnterno delle Assemblee elettive, ad altri gruppi politici diversi da quelli di Matera Civica, non possono essere ammessi come soci dell’Associazione.
Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare i regolamenti e le disposizioni che saranno emanati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo può stabilire che la richiesta di adesione all’Associazione possa pervenire con modalità telematica.
Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 5 - Quota Associativa

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione scritta.
La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7 - Democraticità

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo II
Organi dell’associazione

Art. 8 - Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Vice - Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere (nomina facoltativa)
- il Revisore legale dei conti (nomina facoltativa).

L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative,
possono partecipare all’Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere cnferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.
E’ escluso il voto per corrispondenza.
È convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.

Essa inoltre provvede a:
- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Assocazione.
In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da sette membri scelti tra gli associati, tra cui vi è il Presidente.
II Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo gli associati che ricoprono cariche elettive in amministrazioni territoriali. Questi ultimi non potranno rivestire i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Segretario dell’Associazione.

Inoltre fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente del gruppo GIOVANI CIVICI.

AI Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;
- la promozione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, su proposta del Presidente;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
- l’esclusione degli associati;
- la redazione annuale del rendiconto.

Inoltre il Consiglio Direttivo:
- elabora proposte e iniziative, programma eventi, convegni;
- redige articoli, comunicati e relazioni; approva comunicati stampa e quant’altro elaborato da singoli e da gruppi di lavoro e dal gruppo dei Giovani Civici (tramite e-mail o incontri periodici);
- costituisce gruppi di lavoro su temi specifici;
- conferisce delega ai soci per la gestione di attività varie;
- delibera sull’aggiunta di simboli o diciture all1ntemo del proprio simbolo, ovvero dell’inserimento del medesimo all’nterno di raggruppamenti con altri simboli;
- delibera, su proposta del Presidente, sulle candidature nelle competizioni elettorali e sul deposito delle liste delle candidature;
- delibera su accordi, protocolli d’intesa, alleanze, con altre organizzazioni e/o liste elettorali, e ne indica i candidati dell’associazione.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante posta elettronica, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell’adunanza.

II Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
II Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio prowederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, I’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.12 - Il Presidente

II Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, prowede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo decidendo l’ordine del giorno e il calendario dei lavori.
II Presidente propone gli indirizzi di attività dell’Associazione.
Dispone dell’utilizzo del simbolo dell’Associazione in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture aggiuntive.
Propone le candidature nelle competizioni elettorali e dispone per il deposito delle liste delle candidature attraverso i rappresentanti legali o loro delegati.
Il Presidente assume le proprie decisioni di concerto con il Consiglio Direttivo di cui fa parte.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
II Presidente su particolari tematiche che investono l’organizzazione e la gestione dell’associazione può delegare il Segretario a rappresentarlo.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.13 - Il Vice Presidente

II Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art.14 - Il Segretario

II Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, gestisce la struttura organizzativa e operativa dell’associazione.
In assenza di Tesoriere prowede alla tenuta dei registri e alla gestione amministrativa dell’associazione.
Il Segretario ha le seguenti funzioni:
- coordina gli eventuali gruppi di lavoro su temi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo;
- raccorda il Consiglio Direttivo e i gruppi di singoli, su relazioni, articoli e comunicati, provenienti dall’associazione;
- può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo, nei termini stabiliti dall’art. 12.

Art.15 - Il Tesoriere

II Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Predispone il Rendiconto Economico e Finanziario che sottopone al Consiglio Direttivo, prowede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e ad ogni altra incombenza delegata dal Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rinominato. Può essere scelto tra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla sua competenza.
AI Revisore compete:
- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
- sovrintendere e vigilare sulla gestione amministrativa e contabile e sull’andamento dell’associazione in tutte le sue manifestazioni e sul rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea.
II Revisore assiste alle riunioni dell’Assemblea ed è invitato a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all’ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Art.17 - Gratuità

Salvo quanto diversamente deliberato dall’Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o definito - da chiunque prestate - le quali saranno retribuite secondo le condizioni di mercato. E’ comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
Titolo III
Giovani Civici

Art.18 - Giovani Civici

Matera Civica riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita dell’Associazione, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di
tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
E’ istituito il gruppo Giovani Civici di Matera a cui è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica.
A tal fine il gruppo:
- promuove iniziative politiche su istanze provenienti dal mondo giovanile;
- costruisce azioni finalizzate alla sensibilizzazione della società civile;
- propone al consiglio direttivo azioni ed interventi da adottare per la promozione e valorizzazione dei giovani;
- redige articoli, comunicati e relazioni da sottoporre al Segretario per l’approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.19 Composizione

Fanno parte dell’organizzazione le iscritte e gli iscritti all’associazione che hanno età compresa tra i 16 e i 35 anni.
Le iscritte e gli iscritti di cui al comma precedente, eleggono al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.
Ai sensi dell’art. 11, il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 20 - Organizzazione

I rapporti tra l’Associazione e i Giovani Civici, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività e alle scelte dell’Associazione verranno regolate da un regolamento apposito, proposto dai giovani civici e approvato dal Consiglio Direttivo.
Titolo IV
Patrimonio Sociale

Art. 21 - Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Art. 22 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dall’l gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto, custodito dal Presidente sarà a disposizione degli associati per almeno i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 23 - Divieto di distribuzione utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo V
Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art. 24 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di
pubblica utilità.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
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